Breve rassegna delle pronunce della Corte di Cassazione rese nel corso del mese di Dicembre 2018 e che hanno deciso ricorsi che direttamente o indirettamente riguardano beni immobili
Tributario
Sez. 5 – , Ordinanza n. 31277 del 04/12/2018 (Rv. 651775 – 01)
In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita immobiliare è soggetta a tassazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 131 del 1986, e non in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) dello stesso d.P.R., in quanto essa non spiega alcun effetto traslativo della proprietà del bene o di retrocessione dello stesso a favore della massa, né determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, ma si limita a rendere l’atto negoziale inopponibile ai creditori ai fini dell’esecuzione concorsuale, conferendo altresì al curatore il potere di apprensione del bene non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell’interesse della massa.
Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890 – 01
Sez. 5 – , Ordinanza n. 31295 del 04/12/2018 (Rv. 651625 – 01)
La cessione di un’area con fabbricato demolito, ove edificabile in base allo strumento urbanistico comunale, genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2018 Rv. 647103 – 01, N. 27604 del 2018 Rv. 651075 – 01
Sez. 5 – , Ordinanza n. 32121 del 12/12/2018 (Rv. 651782 – 01)
In tema di agevolazioni cd. prima casa, nell’ipotesi di immobile in corso di costruzione, il termine triennale di decadenza dalla potestà impositiva, ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la ripresa a tassazione conseguente alla natura di lusso dell’abitazione, inizia a decorrere non dalla stipula del rogito ma da quando l’immobile è stato completato, poiché solo da tale momento per l’Amministrazione finanziaria è possibile accertare l’esatta natura del bene edificato.
Massime precedenti Vedi: N. 26407 del 2005 Rv. 587342 – 01
Sez. 5 – , Ordinanza n. 32807 del 19/12/2018 (Rv. 652138 – 01)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, le cessioni volontarie che definiscono, in luogo dell’atto di esproprio, il procedimento ablativo, devono essere sussunte, ai fini della determinazione della relativa plusvalenza, nell’ipotesi contemplata nella lett. b), e non in quella di cui alla lett. a) di tale disposizione normativa, disciplinante la diversa fattispecie della vendita di terreno (con o senza l’eventuale edificio sul medesimo insistente) successiva alla sua lottizzazione o all’esecuzione di opere intese a renderlo edificabile.
Massime precedenti Vedi: N. 14362 del 2011 Rv. 618537 – 01
Sez. 5 – , Ordinanza n. 33261 del 21/12/2018 (Rv. 652149 – 01)
Le presunzioni legali relative di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, secondo cui, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili, l’importo dei ricavi ai fini delle imposte dirette, o l’ammontare delle operazioni imponibili ai fini IVA, si presumono corrispondenti al valore normale del bene immobile ceduto, non hanno efficacia retroattiva, secondo quanto espressamente disposto dall’art. art. 1, comma 265, della l. n. 244 del 2007, con la conseguenza che, per gli atti di compravendita di immobili anteriori alla data del 4 luglio 2006, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati rispetto al valore normale dei cespiti, desunto da una perizia di stima dell’Agenzia del territorio, non costituisce una presunzione legale relativa di percezione di un maggior corrispettivo, bensì una presunzione semplice, da valutare unitamente ad altri elementi che ne confermino la gravità, precisione e concordanza.
Sez. 5 – , Ordinanza n. 33511 del 27/12/2018 (Rv. 651999 – 01)
In tema di redditi diversi, ai fini della configurabilità di una plusvalenza tassabile mediante cessione di aree lottizzate fabbricabili è sufficiente che, prima dell’alienazione del terreno, sia stata posta in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l’utilizzazione a scopo edificatorio (cd. lottizzazione “sulla carta”), realizzandosi il vantaggio economico derivante dalla lottizzazione nel momento in cui il privato vende il terreno ad un prezzo già maggiorato per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non in quello successivo nel quale l’acquirente le realizza.
Massime precedenti Vedi: N. 22584 del 2012 Rv. 624618 – 01, N. 11819 del 2006 Rv. 590597 – 01
Sez. 5 – , Ordinanza n. 33522 del 27/12/2018 (Rv. 652062 – 01)
In tema di imposte sui redditi ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 917 del 1986 gli immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione, solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza trasformazioni radicali, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito fondiario: in detta ipotesi incombe sul contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell’immobile l’onere di provare la destinazione esclusiva dello stesso all’attività propria dell’impresa.
Massime precedenti Conformi: N. 25609 del 2006 Rv. 594450 – 01
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Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018 (Rv. 652165 – 01)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato).
Massime precedenti Conformi: N. 12777 del 2018 Rv. 648513 – 01
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32719 del 18/12/2018 (Rv. 652172 – 01)
In tema di redditi d’impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l’art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l’effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l’acquisto o la costruzione dello stesso.
Massime precedenti Vedi: N. 12212 del 2017 Rv. 644172 – 01